SCHEDA: 1988

Incentivi alla conservazione dell'occupazione - Provincia Autonoma di Trento

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Cos'è Si tratta di un contributo a favore del datore di lavoro che attiva contratti di solidarietà difensivi o altri accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di favorire il mantenimento dei posti di lavoro di persone occupate presso imprese in situazione di crisi. Sono esclusi i datori di lavoro beneficiari del contributo straordinario provinciale per progetti di riorganizzazione aziendale finalizzati alla stabilizzazione dei livelli occupazionali ai sensi della L. P. n. 2 del 2009, art. 2 comma 3. A chi si rivolge Al datore di lavoro che attiva contratti di solidarietà difensivi o altri accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di favorire il mantenimento dei posti di lavoro di persone occupate presso imprese in situazione di crisi. Cosa prevede La concessione di un contributo annuo, per la durata massima di due anni, è quantificato sulla base del numero dei posti di lavoro e dell'entità della riduzione di orario di lavoro rispetto all'entità di personale dichiarato in esubero ed è calcolato nel minore tra i valori risultanti dall'applicazione del seguente metodo di calcolo:- 2 mila euro annui per ogni posto di lavoro (riproporzionato in caso di part time) conservato con l'attivazione dei contratti di solidarietà difensivi o altri accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro;- 2 mila euro annui per ogni dipendente (riproporzionato in caso di part time) coinvolto da contratti di solidarietà difensivi o altri accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro e in rapporto alla riduzione media dell’orario di lavoro. La concessione del contributo è subordinata alla autorizzazione da parte degli Enti competenti dei contratti di solidarietà difensivi o degli accordi collettivi aziendali. In caso di licenziamento nel periodo di vigenza dell'accordo, il contributo viene proporzionalmente ridotto. 

🏢 COSA È:
📌 Sintesi: ID1988: Il contributo è destinato ai datori di lavoro che attivano contratti di solidarietà difensivi o accordi collettivi aziendali per ridurre l'orario di lavoro, con l'obiettivo di mantenere i posti di lavoro in aziende in crisi. Sono esclusi i datori di lavoro che ricevono il contributo straordinario provinciale per riorganizzazione aziendale. Il contributo annuo, per un massimo di due anni, è calcolato in base al numero di posti di lavoro mantenuti e alla riduzione dell'orario, fino a un massimo di 2.000 euro annui per ogni posto di lavoro conservato o per ogni dipendente coinvolto, proporzionato in caso di part-time. La concessione del contributo è soggetta all'autorizzazione degli Enti competenti e in caso di licenziamento durante l'accordo, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

✍️ Descrizione: Cos'è Si tratta di un contributo a favore del datore di lavoro che attiva contratti di solidarietà difensivi o altri accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di favorire il mantenimento dei posti di lavoro di persone occupate presso imprese in situazione di crisi. Sono esclusi i datori di lavoro beneficiari del contributo straordinario provinciale per progetti di riorganizzazione aziendale finalizzati alla stabilizzazione dei livelli occupazionali ai sensi della L. P. n. 2 del 2009, art. 2 comma 3. A chi si rivolge Al datore di lavoro che attiva contratti di solidarietà difensivi o altri accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di favorire il mantenimento dei posti di lavoro di persone occupate presso imprese in situazione di crisi. Cosa prevede La concessione di un contributo annuo, per la durata massima di due anni, è quantificato sulla base del numero dei posti di lavoro e dell'entità della riduzione di orario di lavoro rispetto all'entità di personale dichiarato in esubero ed è calcolato nel minore tra i valori risultanti dall'applicazione del seguente metodo di calcolo:- 2 mila euro annui per ogni posto di lavoro (riproporzionato in caso di part time) conservato con l'attivazione dei contratti di solidarietà difensivi o altri accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro;- 2 mila euro annui per ogni dipendente (riproporzionato in caso di part time) coinvolto da contratti di solidarietà difensivi o altri accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro e in rapporto alla riduzione media dell’orario di lavoro. La concessione del contributo è subordinata alla autorizzazione da parte degli Enti competenti dei contratti di solidarietà difensivi o degli accordi collettivi aziendali. In caso di licenziamento nel periodo di vigenza dell'accordo, il contributo viene proporzionalmente ridotto. 

🌊 Fonte: PAT-LP 19/1983 Organizzazione degli interventi di politica del lavoro (Provincia)

🎯 Beneficio: Fino a 2.000€ annui per ogni posto di lavoro.

🤝 Aiuto: Contributo/Fondo perduto
🧑‍💼 CHI PUÒ BENEFICIARNE:
🏭 Imprese: Grande Impresa, Media Impresa, Microimpresa, Non classificabile/classificato, Piccola Impresa - Impresa, Professionista

🔗 Settori: Agricoltura, silvicoltura e pesca, Agroalimentare, Alberghiero, Altri servizi, Artigianato, Autoveicoli e altri mezzi di trasporto, Chimica e Farmaceutica, Commercio, Cultura, Edilizia, Elettronica, Fornitura Energia, Acqua e gestione Rifiuti, ICT, Meccanica, Metallurgia, Mobili, Legno e Carta, Moda e Tessile, Ristorazione, Salute, Servizi di trasporto, Turismo - Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti;

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🤝 Affiliate: Consulenti del lavoro per contratti di solidarietà.
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